AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER IL BIENNIO 2016 - 2017
Iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall’3 della legge 5 maggio 1952, n° 405;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne alla amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
R E N D E N O T O
- Tutti i cittadini uomini e donne, residenti nel Comune, che non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio 2015, negli elenchi integrativi comunali.
- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni alla data del 31 luglio p.v.
- Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello;
- Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari di attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo i polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dalla Residenza Municipale, addì 30 aprile 2015
IL SINDACO
Bigoni Alberto